blog

L’hanno ribattezzato Bonus Casa 2020: il Decreto Rilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, numero 34 stabilisce le regole per ottenere una detrazione fiscale del 110%, spalmata in 5 anni, delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il superbonus viene esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.

Agevolazioni casa 2020: come funzionano?

Il Superbonus al 110% si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata.

Dal 16 luglio 2020 il Decreto Rilancio DL 34/2020 è legge. Il superbonus 110% è confermato e sono attese le norme attuative che riguardano lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta, il tetto di spesa e i massimali di costo degli interventi e le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’ENEA per gli interventi eseguiti. Le agevolazioni vengono estese anche alle seconde case e sono valide anche per gli interventi su due unità immobiliari e per quelli di efficientamento energetico con demolizione e ricostruzione. Il superbonus sull’isolamento termico vale anche per le superfici opache orizzontali, verticali e inclinate, e quindi per i solai e per tutte le tipologie di tetti.

Al momento mancano i decreti di attuazione su alcuni aspetti, tra cui le modalità di attuazione della cessione del credito di imposta.

Che cosa significa reddito d’imposta cedibile? Prima di passare in rassegna gli interventi che possono usufruire degli sgravi previsti dal Decreto Rilancio, è bene ricordare che il bonus di detrazione fiscale funziona nel seguente modo. Il contribuente che, nel 2020 e 2021, sostenga spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di restauro della facciata, di migliorie antisismiche e di efficienza energetica, può ottenere una detrazione fiscale del 110%, spalmata in 5 anni.

Oppure il bonus può essere trasformato in credito di impostausufruendo subito dello sconto fiscale. O ancora, è possibile ottenere uno sconto sul prezzo da pagare al fornitore che esegue i lavori, da quest’ultimo recuperato dal fisco sotto forma di credito di imposta oppure con facoltà di cessione ad altri soggetti. La procedura della cessione del credito è in via di definizione e potrà essere applicata anche a bonus precedenti il Decreto Rilancio 2020.

Ultime notizie

Il superbonus consente di detrarre il 110% della spesa sostenuta per gli interventi di isolamento termico dell’involucro dell’edifico, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento centralizzati, per l’adozione di sistemi di raffrescamento o di fornitura di acqua calda a condensazione con efficienza almeno di classe A. Gli interventi sono descritti nell’art.119 del decreto rilancio e sintetizzati nel capitolo successivo.

Se si hanno determinati requisiti, l’ecobonus si può utilizzare per la demolizione e la successiva costruzione di un fabbricato uguale al precedente, fatte salve eventuali migliorie antisismiche.

In caso di coibentazione termica dell’edificio, il tetto massimo di spesa detraibile è di 50.000 euro per le case indipendenti, di 40.000 per gli edifici fino da due a otto unità abitative e 30.000 euro per i condomini più grandi. Per i limiti di spesa aggiornati consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida a questo link.

Sismabonus: l’agevolazione è del 110% in cinque anni e riguarda sia le persone fisiche sia quelle giuridiche e tutte le tipologie di immobile, a esclusione della fascia sismica 4 dove il rischio è basso. Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto a una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Si amplia la platea di chi può usufruire dell’agevolazione: i condomini, le persone fisiche (ma non tutte), gli Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitazione a proprità indivisa, le organizzazioni non a scopo di lucro e di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Condividi

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti alla nostra Newslletter, per essere sempre aggiornato su tutte le novita di VIPAImmobiliare ed il mondo dell'immobile